Il Sostituto Procuratore Generale costituisce l’unità operativa fondamentale per le attività dell’ufficio e, nell’ambito degli affari assegnati, agisce in piena autonomia di determinazione, salvo l’obbligo di riferire e del visto sui relativi provvedimenti e su ogni determinazione ad essi inerente, per tutti i procedimenti relativi:
- a delitti di competenza della Corte di assise di appello;
- ai delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.;
- ai procedimenti ritenuti di pubblico interesse: il pubblico interesse si desume dalla pubblicazione reiterata e non episodica di notizie concernenti i procedimenti sulla rassegna stampa dell’Ufficio;
- ai procedimenti specificamente assegnati con la dicitura: “Riferire”.
Per la Sezione distaccata di Bolzano, tale obbligo va adempiuto nei confronti dell’Avvocato generale. In ossequio al dovere di leale collaborazione, ed in adesione alla Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura di data 11 luglio 2018, contenente le linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione, è fatto obbligo ai magistrati dell’ufficio di informare tempestivamente il capo dell’ufficio, ovvero l’Avvocato generale per la sezione distaccata di Bolzano - con obbligo in capo all’Avvocato generale di informare senza ritardo il Procuratore generale - degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l’immagine dell’ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza.
La ripartizione delle competenze, considerate le ridotte dimensioni dell’ufficio, assume come criterio cardine quello di tendenzialmente evitare, nella distribuzione degli affari tra i magistrati, che un solo sostituto procuratore generale abbia, individualmente, competenza esclusiva su una materia, così da promuovere la possibilità di confronto e da evitare la dispersione delle esperienze in caso di trasferimento del singolo magistrato, nonchè cristallizzazioni destinate a nuocere alla qualità complessiva del lavoro ed allo sviluppo della professionalità dei magistrati interessati, e segue quindi, quale criterio prioritario, quello della alternanza.