Le norme che disciplinano il diritto di copia sono disposizioni di carattere fiscale, non derogabili, con le quali il legislatore ha fissato la misura dei diritti che la parte deve corrispondere all’Erario in relazione alle copie richieste.
Ne consegue che l’esazione dei diritti di copia deve avvenire, in ogni caso, secondo la misura stabilità e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Testo Unico sulle spese di giustizia (Articoli da 266 a 274 DPR 30 maggio 2002 n. 115).
La misura degli importi dovuti viene aggiornata ogni tre anni. L’ultimo adeguamento, avvenuto con il D.M. Giustizia 09.07.2021 (G.U. n. 184 del 03.08.2021), in vigore dal 18 agosto 2021, è riportato nel file pdf sotto allegato.
E’ possibile pagare telematicamente i diritti dovuti accedendo direttamente a pagoPA (cliccare qui per accedere), la piattaforma nazionale che gestisce il sistema di pagamenti elettronici per i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.
Inoltre, si dà conoscenza del Provvedimento 8 settembre 2023 del Ministero della Giustizia (per visionarlo cliccare sul link di seguito) in attuazione del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 (trasparenza amministrativa).
AGGIORNAMENTO DIRITTI DI COPIA INFORMATICA DI ATTI E DOCUMENTI
L'art. 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha introdotto le seguenti modifiche sui diritti per l’invio della copia informatica nel procedimento penale con decorrenza dal 1 gennaio 2025:
“ Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 269:
1) al comma 1, dopo le parole: «copie di» sono inserite le seguenti: «atti e»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «è estratta» è inserita la seguente parola: «direttamente»;
b) dopo l'articolo 269 è inserito il seguente
art. 269 bis - Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale .
“ Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è divuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell’allegato 8 al presente testo unico"
c) l'allegato n. 8 è sostituito dal seguente:
| Modalità di rilascio e tipo di supporto | Diritto forfetizzato |
| Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD) | Euro 25 per ogni supporto di dati |
| Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali) | Euro 8 per ogni trasmissione di dati |
E' stato pertanto modificato l’art. 269 prevedendo che “Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi”;
è stato inoltre inserito l’art. 269-bis che disciplina il diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche stabilendo che “Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale”, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura € 25,00 ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di € 8,00 ove avvenga mediante trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).